IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  ricorso  straordinario  al  Presidente della Repubblica,
pervenuto  a questo Ministero in data 8 marzo 2000, proposto dal sig.
Rigotto  Alberto  avverso  il  provvedimento in data 8 ottobre 1999 a
firma  del  direttore  generale  degli  affari  civili e delle libere
professioni  con  cui veniva disposta l'iscrizione del ricorrente nel
registro del tirocinio dei revisori dei conti, nella parte in cui non
riconosce il periodo di tirocinio effettivamente svolto anteriormente
alla  suddetta  iscrizione,  nonche'  di  tutti gli atti preordinati,
connessi  e  conseguenziali  e  delle  disposizioni  del  decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (articoli 9, 43, 44),
nella parte in cui riconoscono la validita' del solo tirocinio svolto
anteriormente  all'emanazione  del  regolamento,  con  esclusione  di
quello  svolto  prima  dell'attivazione del relativo registro e prima
dell'iscrizione nel registro stesso;
  Udito  il  parere  n.  950/2000  emesso  dalla  Sezione  terza  del
Consiglio  di  Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2001, il cui testo
e'  allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono
qui integralmente riprodotte;
  Visti il testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054,  il  regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n.
444,  e  l'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              Decreta:
  In  ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
proposto dal sig. Rigotto Alberto:
    1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto:
      a) annulla  la  disposizione di cui all'art. 43 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nella parte in cui
riconosce  la  validita'  soltanto  del  periodo  di tirocinio svolto
precedentemente    all'emanazione   del   regolamento   stesso,   con
conseguente  esclusione  del tirocinio svolto nel periodo successivo,
fino al momento dell'iscrizione nel relativo registro;
      b) annulla  l'impugnato  provvedimento  nella  parte in cui non
riconosce  il  periodo  di  tirocinio dal 30 luglio 1998 alla data di
presentazione della domanda (17 marzo 1999);
    2)  dichiara  parzialmente  cessata la materia del contendere con
riguardo  alla  decorrenza del computo del periodo di tirocinio a far
tempo  dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di  iscrizione
(17 marzo 1999);
    3)  dispone,  ai  sensi dell'art. 14, terzo comma del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  1199/1971,  la  pubblicazione  del
presente  decreto, a cura del Ministero della giustizia e nel termine
di giorni trenta dalla sua emanazione, nella Gazzetta Ufficiale.
      Dato a Roma, addi' 26 luglio 2001
                               CIAMPI
                              Castelli, Ministro della giustizia