IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, pervenuto a questo Ministero in data 8 marzo 2000, proposto dal sig. Rigotto Alberto avverso il provvedimento in data 8 ottobre 1999 a firma del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni con cui veniva disposta l'iscrizione del ricorrente nel registro del tirocinio dei revisori dei conti, nella parte in cui non riconosce il periodo di tirocinio effettivamente svolto anteriormente alla suddetta iscrizione, nonche' di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali e delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99 (articoli 9, 43, 44), nella parte in cui riconoscono la validita' del solo tirocinio svolto anteriormente all'emanazione del regolamento, con esclusione di quello svolto prima dell'attivazione del relativo registro e prima dell'iscrizione nel registro stesso; Udito il parere n. 950/2000 emesso dalla Sezione terza del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 febbraio 2001, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Visti il testo unico approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; Sulla proposta del Ministro della giustizia; Decreta: In ordine al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dal sig. Rigotto Alberto: 1) accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto: a) annulla la disposizione di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, nella parte in cui riconosce la validita' soltanto del periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del regolamento stesso, con conseguente esclusione del tirocinio svolto nel periodo successivo, fino al momento dell'iscrizione nel relativo registro; b) annulla l'impugnato provvedimento nella parte in cui non riconosce il periodo di tirocinio dal 30 luglio 1998 alla data di presentazione della domanda (17 marzo 1999); 2) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alla decorrenza del computo del periodo di tirocinio a far tempo dalla data di presentazione della domanda di iscrizione (17 marzo 1999); 3) dispone, ai sensi dell'art. 14, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, la pubblicazione del presente decreto, a cura del Ministero della giustizia e nel termine di giorni trenta dalla sua emanazione, nella Gazzetta Ufficiale. Dato a Roma, addi' 26 luglio 2001 CIAMPI Castelli, Ministro della giustizia